Risposta
per interrogazione nr. d'ordine 5
da Michele Zuin
Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si rappresenta preliminarmente che il contributo di accesso è stato introdotto dal Comune di Venezia nell’ambito della specifica facoltà riconosciuta dall’articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, mediante rinvio all’articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
La disciplina comunale è contenuta nel Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 12 settembre 2023, successivamente modificato con deliberazione n. 71 del 21 dicembre 2023 e con deliberazione n. 5 del 6 febbraio 2025.
Occorre altresì precisare che, per l’anno 2025, la misura del contributo non era indistintamente fissata in euro 10, ma era articolata in euro 5 in caso di pagamento anticipato ed euro 10 in caso di pagamento effettuato a ridosso della data di accesso. Tale articolazione è stata concepita anche con la finalità di incentivare la programmazione anticipata della visita.
Non può pertanto essere condivisa l’affermazione contenuta nell’interrogazione secondo cui il contributo non avrebbe avuto “in alcun modo” efficacia. La misura ha carattere sperimentale e innovativo e deve essere valutata non sulla base di affermazioni assolute, ma attraverso l’analisi dei dati raccolti nelle diverse annualità, considerando, l’andamento degli accessi nelle giornate di applicazione, la distribuzione temporale delle presenze, il rapporto tra pagamenti anticipati e pagamenti effettuati a ridosso dell’accesso, l’efficacia organizzativa dei sistemi di informazione e controllo, i costi sostenuti e le entrate, gli eventuali effetti di programmazione e redistribuzione temporale dei flussi.
Ciò premesso, di seguito le risposte alle singole domande.
1. L’Amministrazione comunale sta effettuando l’analisi dell’esperienza maturata nelle annualità di sperimentazione, al fine di valutare l’efficacia del contributo e le eventuali modifiche organizzative e regolamentari necessarie.
La disciplina vigente contiene un sistema articolato di esclusioni ed esenzioni diretto a salvaguardare, tra gli altri, residenti, lavoratori, studenti, titolari di immobili, persone che accedono per ragioni sanitarie o familiari e ulteriori categorie individuate dal Regolamento.
La finalità del sistema non è quindi quella di subordinare l’accesso alla Città alla sola disponibilità economica, né di comprimere la libertà di circolazione. Il contributo si applica entro un perimetro normativo predeterminato, in specifiche giornate e fasce orarie, con una pluralità di esclusioni ed esenzioni collegate alla residenza, al lavoro, allo studio, alla salute e agli altri legami qualificati con la Città.
2. La definizione della capacità di carico di Venezia costituisce un tema complesso, che non può essere ricondotto a un’unica soglia numerica, astratta e invariabile.
Infatti la sostenibilità delle presenze dipende, infatti, da una pluralità di fattori, tra i quali la distribuzione territoriale e oraria dei visitatori, le condizioni della mobilità pedonale e del trasporto pubblico, la concomitanza di manifestazioni, la disponibilità e l’efficienza dei servizi, le condizioni meteorologiche e di marea e la concentrazione delle persone in specifiche aree della Città antica. In ogni caso non essendo prevista la facoltà di inibire l’accesso alla Città Antica affrontare oggi la tematica della soglia della capacità della Città è un esercizio che non ha alcun fondamento giuridico e quindi privo di alcuna valenza effettiva.
3. L’Amministrazione condivide l’esigenza di assicurare la massima trasparenza e valorizzazione del patrimonio informativo della Smart Control Room, fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sicurezza dei sistemi e tutela di eventuali informazioni sensibili.
4. Le dichiarazioni richiamate nell’interrogazione devono essere considerate come l’apertura di una riflessione politica e istituzionale sull’opportunità di rendere maggiormente incisivi gli strumenti di gestione delle giornate caratterizzate da picchi eccezionali di affluenza. Esse non costituiscono, allo stato, una decisione amministrativa né una modifica della disciplina vigente.
L’attuale normativa statale individua il limite massimo entro il quale il Comune può determinare il contributo. Qualora il quadro normativo nazionale dovesse essere modificato e l’Amministrazione intendesse conseguentemente intervenire sulla disciplina comunale, le relative proposte sarebbero sottoposte agli organi competenti.
Cordiali saluti
Città di Venezia