nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta |
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233 | 45 | 30/09/2010 | Alberto Mazzonetto Alessandro Vianello Gabriele Bazzaro Giovanni Giusto Christian Sottana |
Sindaco Giorgio Orsoni e p. c. Al Presidente della IX Commissione |
01/10/2010 | 31/10/2010 | in Commissione |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
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verbale seduta commissione consiliare | 18-01-2011 | Leggi |
Venezia, 30 settembre 2010
nr. ordine 233
n p.g. 45
Al Sindaco Giorgio Orsoni
e per conoscenza
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Presidente della IX Commissione
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario
Ai Presidenti delle Municipalità
Oggetto: Portieri dell'Universita di Venezia
Tipo di risposta richiesta: in Commissione
Nel 2008 viene indetta la gara d’appalto per la gestione delle portinerie dell’Università Ca’ Foscari di Venezia; tale appalto coinvolgeva circa 40 lavoratori e prevedeva l’applicazione del CCNL Multiservizi.
Il CCNL Multiservizi all’art. 4 prevede il passaggio diretto dei lavoratori precedentemente impiegati all’interno dell’appalto, specificando tale procedura nel caso a fine appalto ci sia un nuovo aggiudicatario, l’unica condizione posta è che i lavoratori abbiano maturato in precedenza all’interno dell’appalto un’anzianità di servizio di almeno 4 mesi.
La ATI formata da Il Guerriero – Prodest si aggiudica a far data dal 01/12/2009 l’appalto sopra citato e tramite raccomandata AR contatta i 40 lavoratori che fino al 30/11/2009 erano in forza alla cooperativa Biblos (precedente aggiudicatario dell’appalto) proponendo l’assunzione alle proprie dipendenze, ma con una condizione contrattuale nettamente sfavorevole, la ATI inseriva l’applicazione della discontinuità (sono discontinui quei lavoratori che svolgono attività che non richiedono un impegno continuativo di lavoro, nonché i lavoratori che svolgono attività di semplice attesa e custodia art. 3 RDL 692/23), che in pratica prevede una maggiorazione oraria da 40 a 45 ore settimanali a parità di stipendio.
I lavoratori prima rifiutavano, ma dopo per paura di perdere il posto di lavoro accettavano il contratto (comunque sempre entro i limiti di legge), anche se ritenuto svantaggioso; la ATI invece a prescindere dagli obblighi imposti dal capitolato e dal CCNL Multiservizi procedeva con 15 nuove assunzioni, lasciando a casa i 40 vecchi lavoratori.
I 40 lavoratori con procedimento di urgenza citavano di fronte al giudice del lavoro l’ATI Il Guerriero - Prodest recriminando il loro diritto al posto di lavoro sancito dall’art. 4 del ccnl multiservizi e contro l’applicazione della discontinuità. Il giudice del lavoro in data 10/03/10 dava ragione ai lavoratori su tutti i punti, sia per quanto riguardava il posto di lavoro sia riconoscendo che per la loro figura professionale la discontinuità non era applicabile.
L’ATI Il Guerriero - Prodest in data 01/04/2010 faceva ricorso d’urgenza contro la sentenza, ma anche questa volta il collegio dei giudici del lavoro in data 28/04/2010 rigettava le istanze del consorzio dando ragione ai lavoratori e ordinando a Il Guerriero e Prodest ognuna per la propria parte di competenza, l’immediata assunzione dei ricorrenti con il livello e gli orari di lavoro che gli stessi avevano in precedenza nel medesimo appalto sino al 30/11/2009;
In data 11/08/2010 il giudice del lavoro dava per la terza volta ragione ai lavoratori emettendo la terza sentenza contro Prodest e l’applicazione della discontinuità.
A far data dal 05/09/2010 l’ATI Il Guerriero - Prodest riassumeva come ordinato dal giudice del lavoro i 40 lavoratori, tenendoli però a casa in congedo pagato fino al 16/09/2010 per poi reinserirli al lavoro; in data 18/09/2010 a tutti i lavoratori riassunti veniva recapitato un telegramma con il quale la ATI comunicava il trasferimento su altre regioni, chi in Puglia chi in Lombardia a far data dal 20/10/2010.
Lo scrivente chiede al Delegato al Lavoro del Comune di Venezia:
Se non ritenga opportuno inviare degli ispettori a controllare la corretta applicazione del CCNL Multiservizi, in quanto risulta che nonostante la magistratura del lavoro abbia giudicato per tre volte come non applicabile alle figure professionali in oggetto la discontinuità (art. 3 RDL 692/23) ai 15 lavoratori assunti in sostituzione dei 40 venga tuttora applicata.
Si accerti se risponda o no al vero che i sopracitati 15 lavoratori vengono impiegati anche per turni di 60 ore settimanali.
Se non ritenga opportuno fare un’attenta verificare dei caratteri oggettivi e di legittimità delle motivazioni e delle responsabilità anche personali che secondo l’ATI possano giustificare in presenza di tre sentenze di reintegro nel posto di lavoro, e dalle garanzie date dal CCNL il trasferimento di 40 lavoratori.
Se nonostante l’ATI abbia applicato la discontinuità ai contratti dei lavoratori abbia fatturato a pieno le ore all’Università di Ca’ Foscari, in sintesi se risponda o meno al vero che i lavoratori facendo 45 ore settimanali siano o meno stati pagati per 40 ore , mentre a Ca’ Foscari , magari venivano fatturate 45 ore di servizio effettivo.
Allegati
Sentenza n. 1 (pdf - 1 Mb)
Sentenza n. 2 (pdf - 223 kb)
Sentenza n. 3 (pdf - 163 kb)
Alberto Mazzonetto
Alessandro Vianello
Gabriele Bazzaro
Giovanni Giusto
Christian Sottana
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