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Partito Democratico - Mozione nr. d'ordine 707

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nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente data protocollo
707 93 28/06/2011 Renzo Scarpa
 
29/06/2011

 

 

Venezia, 28 giugno 2011
nr. ordine 707
n p.g. 93
 

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario


 

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011- PD 322 del 19/05/2011

 

Premesso che:

· la persistente situazione di difficoltà finanziaria che, da più esercizi, investe il Comune di Venezia, ha già comportato pesanti tagli alle spese di funzionamento di quella macchina comunale che ha il compito di garantire l'esecutività dell'azione di governo del territorio compreso all'interno dei confini comunali;

· contestualmente a ciò, si deve prender atto che le prospettive finanziarie, di breve e medio periodo, prefigurano scenari di ulteriori diminuzione del volume di risorse a disposizione, cui comunque si deve far fronte.

Considerato quanto disposto dal Decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78 convertito in Legge n.122/2010 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Considerato, inoltre che:

· Le Amministrazioni che si sono succedute al governo della Città hanno già inciso pesantemente sul livello della spesa di funzionamento della Macchina Comunale;

· che tale azione comporta inevitabilmente dei limiti, dato che oltre un certo livello, a sistema organizzativo invariato, i costi diventano sostanzialmente incomprimibili;

· un ulteriore azione di contenimento potrebbe incidere sul livello di qualità e quantità dei servizi resi alla cittadinanza e nell'ulteriore aggravio delle imposizioni fiscali e tariffarie rispetto a quanto già attuato nel corso del 2011;

· ulteriori trasferimenti di spesa a carico della Cittadinanza rappresentano ipotesi che l'Amministrazione Comunale in carica reputa come azioni da evitare con tutta la determinazione possibile;

· che è già stato definito e avviato un Piano Triennale di Razionalizzazione delle spese di funzionamento 2010-2012 (art. 2 commi 594-599 della Legge 244/07).

Il Consiglio Comunale di Venezia, prende atto che:

non resta alternativa, quindi, all'avvio di un profondo processo di riforma del sistema organizzativo e gestionale della macchina comunale con l'obiettivo di mantenere il livello di qualità dei servizi resi alla Cittadinanza e di allinearne i costi alle risorse effettivamente disponibili.

Questo processo deve, necessariamente, iniziare da alcune situazioni di priorità evidenti:

· concretizzazione del Piano di razionalizzazione della spesa di funzionamento;

· riforma della gestione per un concreto contenimento dei costi del personale il cui calcolo va allineato a quanto disposto dal Decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78, così come chiarito dal pronunciamento delle Sezioni riunite contenuto nella deliberazione n. 27/COTR/11 ;

· riforma delle Istituzioni del Comune di Venezia, e, ove possibile, trasformazione delle stesse in Fondazioni Pubbliche in grado di autosostenersi economicamente;

· la esternalizzazione, tramite messa a gara, di gestioni di servizi e/o parti di essi non essenziali;

Tali priorità trovano maggior definizione negli allegati 1 – 2 – 3- -4 che costituiscono parte integrante del presente Ordine del Giorno.

La Giunta Comunale è impegnata a presentare, al Consiglio Comunale, le proposte di attuazione di tali riforme.

 

 

ALLEGATO 1

LA GESTIONE E I COSTI DEL PERSONALE



OBIETTIVO

Applicazione del Decreto Legge 31 Maggio 2010, n. 78, - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica per la programmazione della riduzione dei costi del personale dipendente senza incidere sul livello dei trattamenti normativi ed economici applicati e la funzionalità degli uffici e servizi.

La progressiva riduzione del numero degli occupati dovrà accompagnarsi alla contestuale ridefinizione dei compiti e delle funzioni svolte dal personale medesimo, che, attraverso un effettivo processo di formazione consegua il progressivo aumento della flessibilità interna e della intercambiabilità nelle mansioni.

La ridefinizione dell'organico e dell'organizzazione del lavoro dovranno essere in linea con le disposizioni legislative vigenti nonchè programmate e leggibili secondo i contenuti nella seguente tabella.





ALLEGATO 2

CONTABILITA' DEI COSTI DEL PERSONALE



OBIETTIVO

Applicazione del "Decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, n. 115 – Suppl. Ord. n.114)."

..................................omissis.............................



7. L'art.1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni

è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

2. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

3. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133."

...........................................omissis.......................................



A maggior chiarezza interpretativa e applicativa, è intervenuta la Corte dei Conti che a Sezioni Riunite si è pronunciata chiarendo che nel meccanismo di raffronto tra la spesa corrente e la spesa di personale, trattandosi non già di un mero obbligo di riduzione della spesa ma di uno specifico limite strutturale alle assunzioni, dovrebbe essere utilizzata una nozione di spesa di personale estesa a tutte le componenti siano esse incluse o escluse dall'applicazione del comma 557. Ne deriva, secondo la Corte, che la verifica del rispetto degli indici di incidenza tra le spese di personale e la spesa corrente deve essere effettuata considerando l'aggregato spese di personale al lordo di tutte le voci escluse.

A tal proposito, la Corte ha affermato che per verificare se l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente sia uguale o superiore al 40%, occorre prendere in considerazione sia le voci dell'aggregato spese di personale assunte ai fini dell'applicazione del comma 557, sia l'ulteriore correttivo di includere le voci escluse dal comma 557.

Sul punto, si deve rammentare che il comma 557, dell'art. 1 della Legge 296/2006, a seguito dell'intervento operato dal comma 7, dell'art. 14 del D.L. 78/2010, ha assunto una nuova formulazione con la quale lo stesso legislatore ha espressamente indicato, nel dettaglio, le voci di spesa da ricomprendere o escludere da tale computo.

Tale disposizione conferma l'inclusione nel predetto calcolo degli oneri riflessi e dell'IRAP nonché delle spese di personale sostenute per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del Tuel, nonché dei soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'Ente. La norma, per converso, espressamente esclude dall'applicazione del comma 557 i soli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

In questo ambito, sarebbe dunque utile una espressa previsione normativa che indichi con maggiore precisione le componenti dell'aggregato spesa di personale, soprattutto quelle escluse.
In stretta correlazione con la questione del rispetto del rapporto di incidenza tra spese di personale/spese correnti, le Sezioni Riunite evidenziano che per il calcolo del predetto parametro occorre necessariamente fare riferimento alla gestione di competenza e quindi agli impegni quale parametro di gestione effettiva del bilancio. Ne deriva che il parametro di incidenza di cui al comma 9, dell'art. 14, del D.L. 78/2010 deve necessariamente essere tratto dal rendiconto approvato. Tuttavia la Corte, in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra l'inizio del nuovo esercizio finanziario e il termine di approvazione del rendiconto, in caso di specifiche e motivate esigenze, prevede la possibilità di assumere quale parametro di riferimento per il calcolo dell'incidenza, pur trattandosi di documenti che non hanno il sigillo dell'ufficialità, documenti quali lo schema di rendiconto approvato dalla giunta o quello predisposto dagli uffici.

A completamento della questione, la Corte ha fornito chiarimenti in ordine ai dubbi interpretativi che l'espressione "rinnovi contrattuali" ha suscitato ed in particolare se l'esclusione dal calcolo della spesa di personale relativa agli oneri derivanti da rinnovi contrattuali si riferisca ai contratti collettivi nazionali ovvero anche ai rinnovi dei contratti decentrati.

In proposito si è sottolineato che l'espressione "rinnovi contrattuali" deve essere riferito esclusivamente ai rinnovi derivanti dai contratti collettivi nazionali nonché dai contratti integrativi stipulati in esecuzione dei contratti collettivi nazionali per i quali è previsto un tetto massimo.

La giunta è chiamata a garantire la puntuale applicazione delle disposizioni sopra richiamate


ALLEGATO 3

RIFORMA DELLE ISTITUZIONI

OBIETTIVO

Attraverso l'individuazione di nuove forme di gestione si deve garantire un più elevato grado di economicità nel conseguimento dei compiti e delle finalità finora attribuite alle singole Istituzioni.

Soggetto attuatore: Comune di Venezia.



MOTIVAZIONI



E' ormai evidente la necessità di individuare una forma alternativa di gestione di quanto è affidato alle istituzioni, quale la costituzione di apposite Fondazioni Pubbliche con la finalità di dare autonomia, dinamismo e imprenditorialità all'attuale sistema delle Istituzioni del Comune di Venezia

Le Fondazioni dovranno essere istituite, ove possibile, con apposite delibere del Consiglio Comunale di Venezia, al fine di gestire e valorizzare il patrimonio culturale, artistico, storico e tradizionale loro affidato.

Dovranno essere configurate come fondazioni di partecipazione, per favorire l'aggregazione di soci partecipanti, pubblici e privati, che contribuiscano alla vita, ne condividano e sostengano le finalità istituzionali e collaborino alla gestione.

Esse dovranno essere dotate dei mezzi che ne garantiscano l'autonomia economico – finanziaria necessaria alla loro vita e attività e convenzionate con il Comune per l'affidamento del patrimonio, dei compiti, delle attività, di eventuali esclusive e poteri.

Si individua una priorità nella riforma della Istituzione Gondola.



ALLEGATO 4

ESTERNALIZZAZIONE TRAMITE MESSA A GARA DELLE GESTIONI DI SERVIZI NON ESSENZIALI

OBIETTIVO

Procedere urgentemente con l'esternalizzazione di tutte le gestioni di servizi non essenziali in conformità a quanto già deciso e attuato dalle precedenti Amministrazioni comunali di Venezia.

Quale priorità si individua la esternalizzazione tramite messa a gara della gestione degli incubatori di impresa.

Alla giunta il compito di provvedere alla definizione dei criteri del bando e all'individuazione di ulteriori settori di applicazione.


Allegati
 
allegato 1 tabella (xls - 25 kb)

 

Renzo Scarpa

 
 
Pubblicata il 28-06-2011 ore 15:51
Ultima modifica 28-06-2011 ore 15:51
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