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Decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Articolo 37 - Composizione dei consigli

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
h) da 12 membri negli altri comuni (1).


2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
a) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
b) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
c) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
d) da 24 membri nelle altre province (2).


3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.


4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Per la composizione e l'elezione del Consiglio comunale vedi l’ articolo 2, comma 184, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 e l'articolo 16, comma 17, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148. 

2 Per la composizione e l'elezione del Consiglio provinciale vedi l'articolo 15, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e l'articolo 23, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 

 

 
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