1. Per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione dell'ente, entro sei mesi dal suo insediamento, puo' richiedere una anticipazione di cassa da destinare alle finalita' di cui al comma 2.
2. L'anticipazione di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 200 per abitante, e' destinata esclusivamente al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e ai conseguenti oneri previdenziali, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari, nonche' all'espletamento dei servizi locali indispensabili. Le somme a tal fine concesse non sono oggetto di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata.
3. L'anticipazione e' concessa con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di euro annui a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter.
4. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce altresi' le modalita' per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' erogata l'anticipazione.
1 Articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera r), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.
2 Per le linee di indirizzo in merito a questioni interpretativo-applicative concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui al presente articolo vedi la Delibera della Corte dei Conti 6 marzo 2013.