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Decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Art.147 quater - Controlli sulle società partecipate non quotate 1

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle societa' non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.


2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la societa' partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la societa', la situazione contabile, gestionale e organizzativa della societa', i contratti di servizio, la qualita' dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.


3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle societa' non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.


4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.


5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle societa' quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per societa' quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le societa' emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati 2.

 

 


1 Articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213 .
2 Comma modificato dall'articolo 9, comma 9-ter, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124.

 
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