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Decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Articolo 253 - Poteri organizzatori (1)

1. L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche.


2. L'ente locale è tenuto a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonché il personale necessario.


3. L'organo straordinario di liquidazione può auto organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale.

 

 

1 Le disposizioni del presente articolo, non trovano più applicazione secondo quanto disposto dall'articolo 31, comma 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 4, comma 208, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

 
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