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Decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Articolo 249 - Limiti alla contrazione di nuovi mutui (1)

1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'articolo 255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni.

 

 

1 Le disposizioni del presente articolo , non trovano più applicazione secondo quanto disposto dall'articolo 31, comma 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 4, comma 208, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

 
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