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Decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Articolo 237 - Funzionamento del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.


2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

 
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