Logo della Città di Venezia
Sei in: Home > Comune > Consiglio comunale archivio 2010-2014 > Normativa > Decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali > Articolo 11 - Difensore civico (1)
Contenuti della pagina

Decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Articolo 11 - Difensore civico (1)

1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.


2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.


3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127.

 

 

 

 

1 La figura del difensore civico è stata soppressa dall'articolo 2, comma 186, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 

 

 
Stampa