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Decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Articolo 187 - Avanzo di amministrazione

 1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento.

 

2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 186 può essere utilizato:
a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 e per l'estinzione anticipata di prestiti 1;

c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
d) per il finanziamento di spese di investimento 2.


3. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle lettere a ), b ) e c ) del comma 2. Per tali fondi l'attivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati .


3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non puo' essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 3.

 

 

 

 

 


1 Lettera modificata dall'articolo 2, comma 13, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con effetto a decorrere dal 28 dicembre 2007, come disposto dall'articolo 3, comma 164, della medesima legge 244/2007.
2 Per la deroga al presente comma vedi l'articolo 4 del D.L. 29 marzo 2004, n. 80.
3 Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni in Legge 7 dicembre 2012, n. 213 .

 

 

 
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