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Decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Articolo 161 - Certificazioni di bilancio

1. Gli enti locali sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto. Le certificazioni sono firmate dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario 1.


2. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite tre mesi prima della scadenza di ciascun adempimento con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con l'Anci, con l'Upi e con l'Uncem, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.


3. La mancata presentazione di un certificato comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza 2 3.


4. Il Ministero dell'interno provvede a rendere disponibili i dati delle certificazioni alle regioni, alle associazioni rappresentative degli enti locali, alla Corte dei conti ed all'Istituto nazionale di statistica.

 

 

 

 

 

 

 

1 Comma modificato dall'articolo 2-quater, comma 5, del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154.

2 Per la sospensione della presente disposizione, per l'anno 2000, nei confronti degli enti delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Calabria, si veda l'art. 3 dell'ordinanza 27 ottobre 2000 (in Gazz. Uff., 3 novembre 2000, n. 257).

3 Comma modificato dall'art. 27, comma 7, I. 28 dicembre 2001, n. 448.

 
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