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Decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Articolo 150 - Princìpi in materia di ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del presente testo unico.


2. L'ordinamento stabilisce per gli enti locali i princìpi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, nonché i princìpi relativi alle attività di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti ed alle attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria e, per gli enti cui sia applicabile, alla disciplina del risanamento finanziario.


3. Restano salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

 
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