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Decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.1

 

2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

 

 

 

 

1 Vedi l' articolo 3, commi 16 e 28, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'articolo 1, comma 66 della legge 30
dicembre 2004, n. 311 e l'articolo 1 commi 198 e 201 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A norma dell'articolo 2,
comma 12, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 gli enti locali possono istituire, mediante apposite convenzioni uffici
unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.

 
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