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Decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Articolo 121 - Occupazione d'urgenza di immobili

[1. L'amministrazione comunale può disporre, in presenza dei presupposti di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica e quelli necessari per servizi pubblici locali di cui al presente titolo. Per le opere ed i lavori di cui al precedente periodo la redazione dello stato di consistenza può avvenire contestualmente al verbale di immissione nel possesso ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni].1

 

 

1 Articolo abrogato dall'articolo 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, con effetto a decorrere dal 30 giugno 2003, come disposto dall'articolo 59 del medesimo D.P.R. 327/2001, nel testo modificato dall'articolo 1 del D.Lgs 27 dicembre 2002, n.302.

 
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