Logo della Città di Venezia
Sei in: Home > Comune > Consiglio comunale archivio 2010-2014 > Normativa > Decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali > Articolo 83 - Divieto di cumulo (1)
Contenuti della pagina

Decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Articolo 83 - Divieto di cumulo (1)

1. I parlamentari nazionali o europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo 2.

 

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, [tranne quello dovuto per spese di indennità di missione,] per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connesa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche 3.

 

3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 

2 Comma modificato dall'articolo 5, comma 8, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n.122 

3 Comma modificato dall'articolo 5, comma 8, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n.122

 

 

 
Stampa