da Assessore Carla Rey
Venezia, 7 novembre 2012
n p.g. 470153
Al Consigliere comunale Simone Venturini
e per conoscenza
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: risposta all'interrogazione nr. d'ordine 1508 (Nr. di protocollo 250) inviata il 16-10-2012 con oggetto: Risposta incompleta all’interrogazione 1451 avente ad oggetto “Circhi con animali: controlli, restrizioni e sensibilizzazione” con cui si interrogava
Con riferimento all’interrogazione di cui all’oggetto, a completamento di quanto già esplicitato con la risposta all’interrogazione 1451/2012, si precisa quanto segue:
- l’attività circense rientra tra le attività disciplinate dalla legge 18/03/1968, n. 337 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”;
- il Titolo primo, articolo 1 della succitata legge recita “Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore”;
- il Titolo secondo, articolo 9 della medesima legge prevede l’obbligo da parte delle Amministrazioni comunali di compilare un elenco delle proprie aree disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento e stabilisce, inoltre, che vengano disciplinate con regolamento le modalità di concessione delle aree;
- ai sensi dell’articolo 9 della legge 18 marzo 1968 n. 337 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 24/25 febbraio 2003 il Regolamento comunale che disciplina la concessione delle aree pubbliche per l’installazione dei circhi equestri, dei parchi di divertimento, delle attività dello spettacolo viaggiante e similari, strutture ludiche e l’utilizzo di aree private delle quali sia dimostrata la disponibilità, previa verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi (art. 1 del Regolamento comunale per la concessione di aree per l’esercizio delle attività dei circhi equestri dei parchi divertimento e delle attività dello spettacolo viaggiante);
- la legge 18 marzo 1968, n. 337 prevede, inoltre, che il Ministero del Turismo e dello Spettacolo stanzi un fondo per la concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante;
- il vigente Decreto Ministeriale 20 novembre 2007 definisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) in favore delle attività circensi e di spettacolo viaggiante. Tali contributi vengono erogati per l’attività circense in Italia e all’estero nei seguenti casi: strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense, danni conseguenti ad evento fortuito, accertate difficoltà di gestione, acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, iniziative promozionali, assistenziali ed educative;
- vengono ammessi al contributo tutti i soggetti che abbiano svolto attività nel settore circense e dello spettacolo viaggiante per almeno tre anni.
In merito alla specifica richiesta circa la legittimità di un’eventuale disposizione regolamentare di divieto all’insediamento di circhi con animali nel territorio comunale, per quanto sopra esposto, si rappresenta che l’Amministrazione comunale, nell’ambito delle proprie competenze, può disciplinare l’utilizzo di aree per lo svolgimento di spettacoli circensi, può prescrivere norme sulla tutela degli animali, ma non può imporre alcun divieto all’esercizio di un’iniziativa economica privata.
Cordiali saluti,
Assessore Carla Rey
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