nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | data protocollo |
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2532 | 78 | 21/05/2014 | Maurizio Baratello |
22/05/2014 |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
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ritiro | 22-05-2014 | Leggi |
Venezia, 21 maggio 2014
nr. ordine 2532
n p.g. 78
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: Ripartizione del versamento della TASI 2014, in caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso da proprietario. Mozione collegata alla proposta di delibera P.D. N.259/2014.
Premesso
• che la Legge di Stabilità (L. 147/2013), ha introdotto alcune rilevanti modifiche in materia di fiscalità immobiliare a livello locale: tra queste si annovera la nascita della IUC, che comprende la vecchia IMU (da applicare alle abitazioni secondarie (a disposizione o locato o in comodato), la TASI, cioè il tributo per i servizi indivisibili e la TARI, l’imposta destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
• che trattasi di un’imposta ripartita in tre sotto-tributi, ognuno dei quali con le sue caratteristiche: la TASI, in particolare, possiede la finalità di assicurare la copertura dei costi indivisibili erogati dai Comuni, con riferimento soprattutto servizi indivisibili, cioè quei servizi come la pubblica illuminazione, l’anagrafe o la manutenzione delle strade, che non vengono offerti dai Comuni a domanda individuale. Al pagamento di tale tributo sono tenuti anche l’usufruttuario, il detentore del diritto di abitazione ed ovviamente il conduttore in quanto titolare del contratto di locazione;
• che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario (esemplificativo a questo riguardo è il caso dell’inquilino che paga il canone di locazione), la nuova normativa stabilisce che entrambi debbano versare una parte del tributo, costituendo due sostituti d’imposta;
• che detto tributo, ancorché iniquo nella sua accezione, è stato introdotto quale concorso alla copertura dei servizi indivisibili, si ritiene necessario l’applicazione dell’aliquota del 30% a carico del locatario e del 70% a carico del locatore;
• che è indispensabile che il Comune di Venezia istituisca, attraverso la concertazione con l’Amministrazione Finanziaria, la banca dati dell’anagrafe tributaria per la TASI;
• che detta banca dati si ritiene indispensabile realizzarla nel più breve tempo possibile;
Tutto ciò premesso,
Il Consiglio Comunale
Impegna il Sindaco e la Giunta
Alla realizzazione della banca data dell’anagrafe tributaria per la TASI indispensabile per determinare una redistribuzione del carico fiscale tra locatore e locatario, entro i limiti previsti dalla legge istitutiva.
Maurizio Baratello
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