Seduta del 22-07-2011
nr. d'ordine | seduta del | espressione di voto | mozione/i di riferimento |
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odg_93 | 22-07-2011 | approvato all'unanimità tabella votazione |
749 |
Oggetto: atto di indirizzo sulla gestione del patrimonio immobiliare residenziale del Comune di Venezia.
PREMESSO CHE
Nella precedente legislatura si è ritenuto necessario approvare un atto di indirizzo della Commissione Consiliare VII, relativo alla gestione del patrimonio immobiliare residenziale che, a sua volta, faceva riferimento ad un emendamento del bilancio di previsione 2009 (PD 250 del 22 dicembre 2008), approvato dal Consiglio Comunale e che si riferiva a casi di ospitalità in essere al 23 dicembre 2008;
Le mutate condizioni intervenute negli ultimi anni richiedono una revisione dell’atto d’indirizzo, al fine di adeguarsi alle nuove esigenze emerse.
CONSIDERATO CHE
Negli alloggi di edilizia residenziale esclusi o escludibili dall’applicazione della Legge Regionale n. 10/1996 ai sensi dell’art. 1 della stessa Legge, si conviene di autorizzare la sottoscrizione di un contratto di social housing con i parenti fino al 3° grado ed affini entro il 2° grado dell’assegnatario deceduto che abbiano ottenuto autorizzazione, da parte del competente ufficio, all’ospitalità presso l’alloggio dell’assegnatario finalizzata all’assistenza, previa verifica dei requisiti di cui all’art. 2 della Legge Regionale n. 10/96, alle seguenti condizioni:
1. E’ autorizzata la sottoscrizione di un contratto di social housing con il parente o affine che ha assicurato all’assegnatario almeno tre anni, ridotti a due nel caso di assegnatari ultrasettantacinquenni, di assistenza continuata, o che hanno trasferito la residenza nell’alloggio dell’assegnatario per altri accertati validi motivi, precedenti al decesso;
2. Il contratto di social housing s’intende alle condizioni attualmente in essere nel Comune di Venezia;
3. La sottoscrizione del contratto è autorizzata con i soggetti il cui reddito è utile per l’accesso al Social Housing, così come attualmente regolamentato. È consentito stipulare il contratto social housing anche con i soggetti il cui reddito rientri tra quelli previsti per l’accesso all’ERP.
Alla luce di quanto esposto vanno valutate le posizioni di coloro che continuano a permanere all’interno dell’alloggio dell’assegnatario deceduto avendo già maturato i requisiti richiesti.
SOTTOLINEATO CHE
L’approvazione del bilancio preventivo 2011, in continuità con lo spirito dell’azione amministrativa iniziata nella precedente legislatura, ha reso disponibile al settore patrimonio e casa uno specifico stanziamento di 35.000 € riservato agli interventi descritti.
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA AD:
• Accogliere i punti sopra descritti;
• Attivare urgentemente tutte le procedure necessarie per renderli materialmente operativi.
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