Logo della Città di Venezia
Sei in: Home > Comune > Consiglio comunale archivio 2010-2014 > Gruppi consiliari > Il Popolo della Liberta' > Consiglieri comunali > Marta Locatelli > Archivio atti > Interpellanza nr. d'ordine 604 > Risposta
Contenuti della pagina

Risposta - Interpellanza nr. d'ordine 604

da Sindaco Giorgio Orsoni

Venezia, 30 giugno 2011
n p.g. PG/2011/276220
 

Al Consigliere comunale Marta Locatelli


e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio comunale
Al Presidente della II Commissione
Ai Capigruppo
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: risposta all'interpellanza nr. d'ordine 604 (Nr. di protocollo 58) inviata il 26-04-2011 con oggetto: atto di indirizzo della Giunta: Codice etico.

 

Con riferimento ai quesiti n° 1 e n° 2 sulle modalità di affidamento degli incarichi professionali e i principi sulla base dei quali viene affidato l’incarico professionale.

Per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria l’Amministrazione Comunale applica le disposizioni normative attualmente vigenti in materia. In particolare, l’art. 91 del d.lgs 12 aprile 2006, n° 163, che disciplina l’affidamento dei predetti servizi in relazione all’importo dei relativi corrispettivi inferiore ad euro centomila ovvero pari o superiore a tale ammontare. Per l’affidamento dei servizi di importo superiore ai 100.000 € sono previste però due diverse forme di pubblicità: per gli appalti fra 100.000 € e la soglia comunitaria è prescritta la pubblicità in ambito solo nazionale, mentre per gli appalti sopra tale soglia è prescritta la pubblicità sia in ambito nazionale che comunitario.
L’art. 91 del codice prevede, infatti, al comma 1, che le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, di direzione lavori e di collaudo – attività tutte riconducibili alla categoria 12 dell’elenco dei servizi di cui all’allegato II A del Codice – qualora l’importo sia pari o superiore a 100.000 €, sono affidate secondo le disposizioni della Parte II, Titoli I e II del codice. Ciò comporta che, per i servizi di ingegneria e architettura di importo compreso fra centomila euro e le soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 28, comma 1, lett.a) e b) del Codice, come modificate dal regolamento CE n. 1177/2009, si applicano la disciplina comune per i contratti pubblici sotto soglia di cui all’art. 121 e le disposizioni in materia di avvisi e bandi di gara, termini e pubblicità di cui all’art. 124; mentre, per i servizi di ingegneria e architettura di importo superiore alla soglia comunitaria, si applicano le disposizioni della Parte II, Titolo I per quanto concerne i termini, i bandi, gli avvisi di gara e la pubblicità.
La scelta del soggetto avviene, pertanto, a seguito di una procedura aperta, ristretta o negoziata, nei casi tassativamente previsti dal Codice, secondo quanto disciplinato dalla Parte II, Titolo I del Codice.
A decorrere dall’8 giugno 2011 trovano applicazione inoltre le nuove norme regolamentari di cui al DPR 5 ottobre 2010, n° 207, che alla parte terza, titolo 1°, 2° e 3°, negli articoli dal 252 al 270, disciplina appunto i contratti pubblici relativi a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari.

Gli affidamenti di importo inferiore a 100.000 € avvengono anch’essi nel rispetto dei principi e delle regole poste dal Codice dei Contratti e, a decorrere dal 8 giugno, dal relativo regolamento d’attuazione.
In particolare, l’obbligo di rispettare i principi generali quali il principio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, viene indirizzato allo svolgimento di una procedura, ancorchè negoziata (cfr. art. 57, comma 6), da svolgere tra soggetti scelti sulla base di informazioni desunte dal mercato, relative alle loro caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, e invitando almeno cinque concorrenti (salva la facoltà della stazione appaltante di utilizzare le ordinarie procedure aperte o ristrette).
Ai sensi dell’art. 57, comma 6, la selezione degli operatori economici avviene oltre che nel rispetto dei principi suindicati, anche nel rispetto dei principi di concorrenza e rotazione. In sostanza, si tratta di un affidamento molto procedimentalizzato, tanto più che, a decorrere dall’8 giugno, le prescrizioni di cui all’art. 91, comma 2, del d.lgs. n° 163/2006, vengono garantite dall’applicazione dell’art. 267 del DPR n° 207/2010, che prevede l’individuazione dei soggetti da invitare avvalendosi di elenchi di operatori economici in alternativa all’indagine di mercato. Ed è proprio tale ultima modalità che fino ad oggi è stata seguita da questa Amministrazione, attraverso la pubblicazione di specifici avvisi di selezione sul proprio sito internet, al momento della attivazione di ogni singola procedura.
La scelta dei professionisti cui conferire incarichi di servizi tecnici di importo inferiore a 20.000 € avviene mediante affidamento diretto. Infatti, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici nella determinazione n° 4/2007 ha affermato che, in base al combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del Codice, una stazione appaltante, in relazione alle proprie specifiche esigenze, può ricomprendere nel regolamento interno per la disciplina della propria attività contrattuale anche l’affidamento in economia dei servizi tecnici e, pertanto, per le prestazioni di importo inferiore a 20.000 euro, stimato ai sensi del DM 4 aprile 2001 citato, può procedere alla scelta del tecnico mediante affidamento diretto. Tale possibilità è espressamente prevista dall’art. 267, comma 10, del regolamento di attuazione del Codice, DPR n° 207/2010. In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso.
Il vigente regolamento dei contratti, all’art. 22, comma 1, lettera y), prevede tale possibilità per “acquisizioni di beni e servizi da effettuarsi con le somme a disposizione dell’amministrazione appaltante dei quadri economici degli interventi per la realizzazione di lavori dati in appalto”. In ogni caso vengono rispettati i principi di rotazione negli affidamenti e di trasparenza, garantita attraverso la post pubblicità relativa all’affidamento stesso.
L’atto d’indirizzo emanato di recente dalla Giunta comunale prevede invece che anche per incarichi d’importo inferiore a 20.000 € l’affidamento debba avvenire con Determinazione del Direttore P.E.L. sulla base d’una valutazione comparativa fra più soggetti.
Per i prossimi affidamenti verranno attuati i nuovi indirizzi operativi.

Con riferimento ai quesiti n° 3 e n° 4 : “La composizione delle Commissioni di valutazione e qual’è il sistema operativo della Commissione stessa” – “I tempi di durata in carica degli stessi componenti”

La composizione delle Commissioni di valutazione nelle gare d’appalto è disciplinata dall’art. 84 del Codice dei contratti e dall’art. 120 del regolamento attuativo.
Per la verità tali norme disciplinano le commissioni per la valutazione delle offerte nelle gare nelle quali il criterio di selezione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per le gare nelle quali il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso le Commissioni di gara sono istituzionalmente costituite da un dirigente della Direzione contratti e da due componenti della medesima Direzione, posto che si tratta di svolgere operazioni tecniche dalle quali è esclusa qualsiasi valutazione discrezionale.
Qualsiasi commissione di gara dura in carica esclusivamente per il tempo necessario all’espletamento della gara stessa.

Con riferimento al quesito n° 5 : “Lo specifico Regolamento sulle sponsorizzazioni, con particolare attenzione alle sponsorizzazioni per i Beni culturali, per i quali nel rispetto del principio di economicità viene fissata una gara ad evidenza pubblica?”

Ad oggi l’Amministrazione Comunale non ha ancora adottato uno specifico regolamento per le sponsorizzazioni.
E’ chiaro, però, che è garantito il rispetto di quanto previsto all’art. 26 del Codice dei contratti, che per i contratti di sponsorizzazione esige il rispetto dei principi del trattato e le logiche dell’evidenza pubblica.
L’atto di indirizzo adottato dalla Giunta procedimentalizza il modus operandi dell’Amministrazione in materia.

 

Sindaco Giorgio Orsoni

 
 
A cura della segreteria dell'Assessorato
Pubblicazione: 30-06-2011 ore 16:54
Stampa