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Risposta - Interrogazione nr. d'ordine 1952

da Sindaco Giorgio Orsoni

Venezia, 27 settembre 2013
n p.g. 420903
 

Al Consigliere comunale Sebastiano Bonzio


e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: risposta all'interrogazione nr. d'ordine 1952 (Nr. di protocollo 132) inviata il 19-07-2013 con oggetto: ESIGIAMO UN CHIARIMENTO URGENTE SUL COMPORTAMENTO TENUTO DAI VIGILI NEI CONFRONTI DI UN PITTORE DI STRADA IN CAMPO SAN GIACOMO

 

In relazione ai quesiti posti dal consigliere Bonzio, si risponde quanto segue.

Dopo una adeguata indagine interna, è stato accertato che non vi è stata alcuna aggressione da parte del personale operante nella Polizia Municipale ad un soggetto che svolgeva abusivamente l'attività di pittore di strada.

Dall'indagine interna è emerso invece che lo stesso, plurirecidivo specifico, nel corso di una operazione di polizia amministrativa che ne riscontrava l'attività abusiva e che intendeva procedere al sequestro amministrativo delle opere commercializzate, opponeva forte resistenza strappando dalle mani dell'agente operante le opere sequestrate. Ne conseguiva una colluttazione con un operatore che cercava di recuperare le opere sequestrate dalle mani  del pittore il quale si svincolava dall'agente e si gettava volontariamente nelle acque del vicino canale.

In riferimento a quanto richiesto nell’ultimo punto, infine,  si riferisce quanto segue:
L’attività di c.d. pittore di strada è disciplinata dal “Regolamento Comunale per la disciplina delle attività artistiche che si svolgono su suolo pubblico”, Allegato A alla delibera di C.C. n. 66 del 04/06/2007. Secondo tale regolamento l’attività artistica su suolo pubblico, compresa quella di c.d. pittore di strada, può essere svolta unicamente da chi è in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comune di Venezia.
All’art. 5 di tale regolamento vengono disciplinate le procedure per il rilascio delle “autorizzazioni decennali per l’attività artistica nel campo delle arti figurative” e si fissa un numero massimo di 42 autorizzazioni decennali per disegnatori, pittori e ritrattisti.
All’art. 6 del Regolamento vengono disciplinate le procedure per il rilascio delle “autorizzazioni semestrali per l’attività artistica nel campo delle arti figurative” e si fissa un numero massimo di 30 autorizzazioni per ciascun semestre. Viene poi specificato che “al fine del rilascio delle autorizzazioni, le domande saranno esaminate in ordine cronologico di presentazione dando, comunque, priorità ai soggetti autorizzati per il medesimo tipo di attività e attribuendo 1/12 di punto per ogni mese autorizzato, a partire dal 01.01.1996, per le autorizzazioni rilasciate in via temporanea”.
Per quanto riguarda il caso citato nell’interrogazione, l’ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni per pittori di strada (Direzione Commercio e Turismo – Settore Commercio – Servizio Sportello Impresa 3) ha ricevuto in data 26/08/2013, da parte della Polizia Municipale, copia del verbale di accertamento di violazione amministrativa, redatto in data 17/07/2013, con la seguente motivazione:  “sanzionato in quanto senza essere in possesso di alcun atto autorizzatorio esercitava l’attività di pittore su suolo pubblico in località Venezia, Santa Croce 1763, Ramo del Megio così come accertato nel corso del sopralluogo effettuato in data 17/07/203 dalle ore 16.30 fino alle ore 17.30”.
  Da verifiche effettuate dagli uffici competenti, risulta che lo stesso soggetto ha presentato:
• Richiesta di autorizzazione per pittore decennale in data 02/11/2012. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento, “le richieste di nuova autorizzazione (…) relative alle autorizzazioni decennali, devono essere presentate nel corso di ogni anno e saranno tenute in considerazione per i posti che si rendessero disponibili nell'anno medesimo”. Nell’anno 2012 non si è proceduto all’assegnazione di nuove autorizzazioni per pittori decennali.
• Richiesta di autorizzazione per pittore semestrale per ogni semestre, a partire dal primo semestre del 2012. Non essendo mai stato autorizzato in precedenza, lo stesso non ha potuto maturare il punteggio, a norma dell’art. 6 del Regolamento, necessario all’inserimento in posizione utile nelle graduatorie per il rilascio delle autorizzazioni. Si fa presente che, a causa dello scorrimento della graduatoria, egli risulta essere il primo degli esclusi relativamente al II semestre dell’anno 2013.
Si fa notare che l’art. 6, comma 6, del Regolamento prevede che “Non sono ammissibili le domande presentate da coloro che nel semestre precedente sono incorsi in almeno tre violazioni del regolamento”.

 

 

Sindaco Giorgio Orsoni

 
 
A cura della segreteria dell'Assessorato
Pubblicazione: 27-09-2013 ore 14:10
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