Logo della Città di Venezia
Sei in: Home > Comune > Consiglio comunale archivio 2010-2014 > Gruppi consiliari > Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it > Consiglieri comunali > Gian Luigi Placella > Archivio atti > Interrogazione nr. d'ordine 1666 > Risposta
Contenuti della pagina

Risposta - Interrogazione nr. d'ordine 1666

da Vicesindaco Sandro Simionato

Venezia, 20 marzo 2013
n p.g. 132991
 

Al Consigliere comunale Gian Luigi Placella


e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: risposta all'interrogazione nr. d'ordine 1666 (Nr. di protocollo 14) inviata il 05-02-2013 con oggetto: Chiarimenti sull'applicazione dell'Imposta Municipale Propria

 

Con riferimento all’interrogazione indicata in oggetto, si osserva che le circolari ministeriali, ai fini Imu, hanno solo un valore indicativo e di riferimento non valendo come “norma” né come direttiva agli uffici, concetto già ampliamente chiarito in giurisprudenza. Comunque l’Amministrazione Comunale si è allineata esattamente a quanto previsto dalla circolare 3/DF del Ministero delle Finanze del 18/05/2012.

L’interrogazione presuppone che l’Amministrazione abbia assimilato le abitazioni in “comodato” all’abitazione principale, cosa non avvenuta.

In realtà l’Amministrazione non ha effettuato l’assimilazione sopra descritta ma ha invece individuato una diversa aliquota differenziata nell’ambito della stessa fattispecie impositiva (altri fabbricati) come confermato possibile dalla stessa circolare 3/DF del Ministero delle Finanze del 18/05/2012.
Ad evidenza basti citare che l’aliquota è diversa da quella della abitazioni principali (0,76 % invece che 0,4%), non è prevista alcuna detrazione relativa all’abitazione principale ed è invece previsto il pagamento della quota statale (diversamente nel caso di assimilazione la quota statale non sarebbe stata dovuta).

A chiarimento di quanto affermato si riporta di seguito il testo della circolare 3/DF del Ministero delle Finanze del 18/05/2012 relativa all’argomento:


Pagina 9 punto 5. LE ALIQUOTE
L’art. 13, comma 6, del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76%. I comuni ……………, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
Occorre precisare che sia il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del comune, il quale, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie.
Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione.

Si ricorda inoltre che tutte le delibere comunali in materia di IMU sono state pubblicate sul sito ministeriale a scopi di pubblicità e per il relativo controllo di legittimità svolto dal Ministero stesso che ha portato, nel caso della delibera regolamentare ma non per quella tariffaria, ad alcune osservazioni prontamente recepite dall’Amministrazione Comunale.

Quanto argomentato, relativamente al fatto che l’amministrazione ha legittimamente individuato un’aliquota agevolata nell’ambito di una stessa fattispecie impositiva, travolge qualsiasi altra argomentazione posta nell’interrogazione non rendendo necessario approfondire oltre la risposta.

 

Vicesindaco Sandro Simionato

 
  1. Gian Luigi Placella
  2. Archivio atti
  3. punto di vista di
 
A cura della segreteria dell'Assessorato
Pubblicazione: 20-03-2013 ore 10:17
Stampa