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Risposta - Interrogazione nr. d'ordine 1582

da Assessore Tiziana Agostini

Venezia, 27 dicembre 2012
n p.g. 549796
 

Al Consigliere comunale Alessandro Vianello


e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: risposta all'interrogazione nr. d'ordine 1582 (Nr. di protocollo 279) inviata il 28-11-2012 con oggetto: RICHIESTE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA

 

In riferimento all’interrogazione presentata dal consigliere comunale Alessandro Vianello avente ad oggetto “Richieste di iscrizione anagrafica”, si comunica che:

1 - Le richieste di iscrizione anagrafica presentate da cittadini comunitari nel Comune di Venezia sono trattate dall’Ufficio Soggiorno cittadini comunitari, che opera all’interno del settore Funzioni delegate dello Stato; l’istruttoria prevede, oltre ai normali accertamenti previsti dalla normativa anagrafica per i cittadini italiani, la verifica della documentazione indicata dal D. Lgs. 6/2/2007 n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), riguardante, in sintesi, l’attività lavorativa svolta, la disponibilità di risorse economiche e la titolarità di un’assicurazione sanitaria; la documentazione e le dichiarazioni presentate sono esaminate dagli operatori con il massimo scrupolo, facendo tutti i controlli del caso;

2 - Le richieste di iscrizione anagrafica presentate da cittadini comunitari dal 7.4.2007, data di entrata in vigore del D.Lgs. n.30/2007, sono state complessivamente 4.539 , delle quali 4.353 accolte e 186 respinte, ripartite come segue:

anno n. richieste d’iscrizione accolte n. richieste d’iscrizione respinte
2007    947     43
2008    796     32
2009    709     28
2010    631     26
2011    655     38
2012    615     19
tot.    4.353   186

I possibili motivi per cui le richieste non sono “accolte” sono:
a) la mancanza del requisito della dimora abituale
b) la mancanza dei requisiti previsti dal D.Lgs. n.30/2007

3 - La normativa cui deve attenersi l’ufficiale di anagrafe, nonché le circolari esplicative emesse in merito dal Ministero dell’Interno, non prevedono di subordinare l’iscrizione anagrafica alla verifica del titolo giuridico in base al quale il cittadino risiede nell’alloggio, né alla verifica del numero complessivo di persone che vi sono ospitate. Si precisa inoltre che in base alla normativa anagrafica il proprietario dell’immobile non può impedire l’iscrizione anagrafica dei cittadini che vi risiedono, ma può, invece, esperire, in altra sede, i rimedi previsti dalla legge a fronte di eventuali violazioni contrattuali da parte delle persone alle quali ha affidato in locazione l’alloggio.

 

Assessore Tiziana Agostini

 
 
A cura della segreteria dell'Assessorato
Pubblicazione: 27-12-2012 ore 12:56
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