da Sindaco Giorgio Orsoni
Venezia, 23 ottobre 2012
n p.g. 448327
Al Consigliere comunale Simone Venturini
e per conoscenza
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: risposta all'interrogazione nr. d'ordine 1445 (Nr. di protocollo 222) inviata il 12-09-2012 con oggetto: Controlli al mercatino di campo dei Miracoli
In relazione alla interrogazione in oggetto richiamata, e richiamata la relazione della Polizia MUnicipale, si riferisce quanto segue:
1^ Domanda: quali sono le ragioni del doppio controllo effettuato in occasione del Mercatino dei Miracoli tenutosi nei giorni sabato 8 e Domenica 9 settembre u.s.;
Risposta: Il Mercatino dei Miracoli, come tutti i mercatini dell’antiquariato e del collezionismo che si svolgono nel territorio del Veneto, è disciplinato dall’art. 9 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 e dalle disposizioni attuative adottate dalla Regione Veneto con Delibera della Giunta Regionale 9 novembre 2001, n. 2956.
La DGR n. 2956/01 prevede espressamente una serie di disposizioni per gli operatori non professionali (c.d. hobbisti) tra cui “procedere ad annullare l’apposito spazio sul cartellino di ogni operatore non professionista. A tal fine, verrà apposta la data di partecipazione e il timbro del Comune.” La normativa prevede inoltre che “Esauriti gli spazi sul modulo, con l’apposizione dei sei timbri, il titolare non potrà più partecipare, come operatore non professionale, nell’anno solare in corso ad altri mercatini dell’antiquariato e del collezionismo che si svolgono nel territorio del Veneto (cfr. lett.B) punto 5 della DGR n. 2956/01).
Prima della approvazione delle succitate disposizioni attuative, la Regione Veneto aveva formulato un quesito all’Amministrazione finanziaria in ordine al regime fiscale cui sono sottoposti gli operatori non professionali che partecipano ai mercatini dell’antiquariato e del collezionismo e l’Agenzia delle Entrate , Direzione Generale per il Veneto, con nota del 18 ottobre 2001, ha ribadito che gli operatori non professionali che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale non sono assoggettati al regime I.V.A. La partecipazione ai mercatini fino ad un massimo di sei volte l’anno non realizza esercizio d’impresa, salvo che l’attività prestata non si manifesti in modo dominante rispetto ad altre attività esercitate dagli stessi, tanto da assumere il connotato della normalità e della tipicità dell’occupazione del soggetto.
Successivamente, la Regione Veneto, rispondendo ad un quesito in materia di timbrature tesserini precisava con propria Risoluzione prot. 10676/49.03 del 05 gennaio 2006 che “Nel caso di mercatini che durano più giornate, il Comune dovrà annullare uno spazio per ogni giornata di partecipazione effettiva dell’operatore non professionale, altrimenti ne deriverebbe un’elusione della finalità della norma, atta ad evitare che l’attività di vendita occasionale si trasformi in attività d’impresa, in spregio alla normativa fiscale.”
2^ e 3^ Domanda: quanti agenti sono stati impegnati in tali controlli e perché in tale numero.
Risposta: La pattuglia che aveva il compito di vidimare i tesserini di riconoscimento era composta da due agenti i quali vista l’impossibilità di procedere hanno chiesto l’ausilio ad una pattuglia del Pronto Intervento composta da quattro agenti, intervenuta al fine di portare a termine il lavoro visto che gli assegnatari dei posteggi ostacolavano i regolari controlli disposti.
4^ Domanda: se non si ritenga opportuno concentrare risorse e uomini nell’attività di sanzione e repressione di fenomeni ben più pericolosi e allarmanti
Risposta: questa come tutte le altre attività di controllo riguardanti la polizia amministrativa sono parte integrante dei doveri d’istituto assegnati alla Polizia Locale.
Sindaco Giorgio Orsoni
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