da Sindaco Giorgio Orsoni
Venezia, 8 marzo 2012
n p.g. PG/2012/107006
Al Consigliere comunale Sebastiano Costalonga
e per conoscenza
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: risposta all'interrogazione nr. d'ordine 1029 (Nr. di protocollo 39) inviata il 22-02-2012 con oggetto: passeggiate a cavallo al lido di Venezia
Con riferimento all’interrogazione in oggetto si evidenzia quanto segue.
E’ opportuno innanzitutto formulare una breve premessa con riguardo all’affermazione con la quale si asserisce che “ il cavallo…è equiparato dal Codice della strada ad un motore ” o meglio ad un veicolo a motore.
La circolazione degli animali viene normata con estrema puntualità, per quanto riguarda la normale viabilità, dal Codice della Strada con gli artt. 49 (veicoli a trazione animale), 115 (requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione degli animali), 143 (posizione dei veicoli sulla carreggiata), 183 (circolazione dei veicoli a trazione animale)e 184 (circolazione degli animali e delle greggi).
Dalla lettura del combinato disposto dei vari articoli citati, non vi è alcun divieto di circolazione sulla viabilità ordinaria e chi conduce gli animali (equini) sia essi montati, o posti al traino di veicoli di cui all’art 49 del C.d.S., deve possedere i requisiti previsti dall’art 115 (età minima anni 14 ).
Inoltre il Codice prevede che gli animali non devono in alcun modo intralciare la normale circolazione rispettando la previsione dell’art 143 che al comma 2 dispone che: “ I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata” .
Ciò premesso, con riguardo alle spiagge la regolamentazione dell’attività che vi si svolgono è sicuramente a carico del Comune, risultando oltre che dalle norme Statali anche ai sensi della Legge Regionale n° 33 del 04/11/2002 Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Turismo, il quale al capo II disciplina le concessioni del demanio marittimo a finalità turistica e degli stabilimenti balneari e agli artt. da 45 a 56 emana disposizioni in materia.
Ai sensi di tale norma il Comune ha emanato il proprio Regolamento per l’uso del Demanio Marittimo e l’Ordinanza sulle Attività Balneari.
In base al combinato disposto dell’art 36 del Regolamento e dell’art. 2 comma 8 dell’Ordinanza del Sindaco, n. 354 del 21.06.2011 di fatto, su tutto l’arenile, è vietato condurre qualsiasi tipo di animale con l’eccezione dei tratti di spiaggia, organizzati dai concessionari a tale scopo, e che siano in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti.
Nel corso del 2011 sono giunte alcune segnalazioni alla Centrale Operativa della Polizia Municipale in merito alla presenza di cavalli sull’arenile. Le pattuglie della Sezione del Lido di Venezia inviate a verificare, non hanno mai trovato riscontri positivi.
Sentita inoltre la Direzione Ambiente e Politiche Giovanili, risulta pervenuta una richiesta da parte di un’associazione equestre sulla possibilità di permettere ai cavalli di accedere alla spiaggia del Lido, valutando per una deroga alla succitata ordinanza. L’azienda sanitaria ULSS 12, che è stata interpellata in merito all’aspetto veterinario, si è espressa sottolineando la necessità di una certificazione sanitaria degli animali, come pure di un passaporto ed assicurazione in corso di validità. La Direzione Ambiente ha inoltre formulato la richiesta alla Polizia Municipale ed alla Municipalità di esprimere i pareri di competenza.
Al momento, comunque, vale il divieto espresso dall’ordinanza sindacale n. 354/2011, la cui inottemperanza, come pure nei confronti di violazioni del codice della strada e/o di altre normative in vigore, è accertata dai competenti organi di Polizia.
Sindaco Giorgio Orsoni
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