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Fratelli d'Italia - Il punto di vista di Sebastiano Costalonga

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investitura del nuovo Sindaco con il Segretario comunale e passaggio di consegne.

Segretari generali al test di autonomia: dai pareri sulle proposte di deliberazione a quelle collegate al controllo.
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L’interrogativo è d’obbligo: sono sufficienti a garantire l’autonomia del Segretario solo l’obbligo della motivazione della revoca, quando è nominato dal Sindaco sulla base di un rapporto di tipo esclusivamente fiduciario; infatti è sufficiente l’iscrizione all’albo ed essere in possesso dei requisiti.


Con la legge anticorruzione, il D.L. 174/2012 e della successiva legge di conversione nr. 213/2012, l’impianto del sistema dei controlli interni, ha portato conseguentemente a modificare anche il ruolo e i compiti dei Segretari comunali.
1. la trasparenza: in qualità di responsabile deve vigilare sulla pubblicazione degli atti, dei redditi degli organi politici e dirigenziali, ecc ecc. e intervenire anche segnalando e multando;
2. deve denunciare all’Autorità anticorruzione eventuali pressioni esercitate dal Sindaco sui dirigenti per l’adozione di specifici atti;
3. ai Segretari comunali è stata attribuita la responsabilità di controllo di regolarità amministrativa degli atti adottati;
4. restando invariata la procedura di scelta del Segretario che è un atto discrezionale del Sindaco, basato su un rapporto fiduciario; manca conseguentemente la terzietà che sarebbe ora, ancor più, necessaria per far controbilanciare ai compiti di vigilanza anche sugli atti del Sindaco.


Come già segnalato da attenta dottrina “con il decreto legislativo n.286 del 1999, si introduce un sistema articolato di controlli interni alle Amministrazioni e si pone al centro di tali controlli l’attività delle Amministrazioni pubbliche ed i risultati da queste conseguiti. Il tutto in un contesto che, alla riduzione drastica del controllo (esterno) preventivo di legittimità sui singoli atti, contrappone da un lato la centralità del controllo (esterno) successivo sulle gestioni pubbliche e dall’altro un sistema di controlli interni nelle amministrazioni pubbliche ”.


E’ quindi opinione abbastanza acquisita che il nuovo sistema dei controlli interni costituisca un rafforzamento di quanto già espresso dalla legislazione precedente, finalizzato ad affermare la funzionalità dell’azione amministrativa attraverso l’emersione, da un lato, della responsabilità politica nello svolgimento delle politiche pubbliche, e dall’altro, della responsabilità degli organi di direzione dell’amministrazione nel supportare gli organi di indirizzo politico nella individuazione delle priorità di intervento rispetto ai risultati ottenuti, nel rispetto, ovviamente, delle regole fissate dall’ordinamento giuridico.


Altro compito avvenuto in capo ai Segretari comunali è anche quello di dirigente in sostituzione dei responsabili che non rispettino i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.


E’ in tale quadro, stratificatosi nel tempo e già sostanzialmente emergente dal d.lgs. 286/1999, che possiamo inserire le nuove disposizioni in materia di “rafforzamento dei controlli interni” soprattutto in ordine alle funzioni e compiti attribuiti al Segretario Comunale.


Pertanto non può dubitarsi del fatto che il Segretario comunale abbia il “preciso obbligo giuridico di segnalare agli amministratori le illegittimità contenute negli emanandi provvedimenti”, al fine di impedire atti e comportamenti illegittimi forieri di danno erariale: si tratta, invero, di una figura professionale alla quale è per Legge “demandato un ruolo di garanzia, affinché l'attività dell'Ente possa dispiegarsi nell'interesse del buon andamento e dell'imparzialità”.

 
 
Pubblicato il 16-01-2014 ore 10:02
Ultima modifica 16-01-2014 ore 10:04
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