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Federazione della Sinistra Veneta - Mozione nr. d'ordine 1893

Logo Federazione della Sinistra Veneta Sebastiano Bonzio
nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente data protocollo
1893 56 18/06/2013 Sebastiano Bonzio
 
Camilla Seibezzi
Giuseppe Caccia
Luigi Giordani
18/06/2013

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
esito18-06-2013Leggi

 

Venezia, 18 giugno 2013
nr. ordine 1893
n p.g. 56
 

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario


 

Oggetto: Garantire i diritti delle Cittadine

 

PREMESSO Che

in Italia, a fronte del frequente esercizio del diritto all’obiezione di coscienza da parte dei medici, sempre meno è garantito quello delle donne ad interrompere la gravidanza nei tempi e nelle modalità previste dalla legge 194. I dati ufficiali sulle percentuali di medici obiettori e sulla difficoltà degli enti ospedalieri a garantire il servizio di interruzione di gravidanza sono chiari e a questo disservizio va posto con urgenza rimedio.

La legge 194/78 prevede:

- Che il personale sanitario ed esercente le attività ausiliare può sollevare obiezione di coscienza ex art. 9 nei limiti da questo stabilito.

- Che l’obiezione di coscienza non possa essere sollevata quando le circostanze del caso concreto siano urgenti e non consentano rinvii (art. 9 comma 5).

- Che le Regioni devono garantire l’attuazione della legge (art. 9 comma 4).

RILEVATO

Altresì, che:

- Pacifica giurisprudenza amministrativa (vd. da ultimo Tar Puglia n.289/10) ritiene ammissibile la possibilità di limitare l’accesso alle struttureconsultoriali da parte dispecialisti obiettori, quando tale previsione trovi fondamento nei principi di ragionevolezza e proporzionalità e sia finalizzata a garantire il necessario contemperamento tra le diverse istanze coinvolte nel procedimento abortivo.

RITENUTO che:

- Il D.lgs 216/2003 art. 3 comma 3 prevede che nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e purché la finalità sia legittima, non costituiscono atti di discriminazione le differenze di trattamento riconducibili a motivazioni inerenti religione, convinzioni personali, handicap, età e orientamento sessuale, ma giustificate dal fatto che tali caratteristiche personali influiscono sull'espletamento dell'attività lavorativa, in quanto costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento della stessa.

Il Consiglio Comunale Impegna il Sindaco e la Giunta ad agire sulla Regione Veneto affinchè emani atti che in forza delle responsabilità riconosciute alle Regioni stesse prevedano con effetto vincolante per tutte le strutture che applicano IVG:

- Bandi finalizzati all’assegnazione delle ore previste per l’IVG a medici non obiettori;

- Albi regionali pubblici di medici che abbiano sollevato obiezione di coscienza;

- Possibilità per le strutture ospedaliere che forniscono il servizio di IVG di avvalersi di medici gettonati per sopperire alle carenze di medici non obiettori laddove non si riesca a garantire un equilibrato bilanciamento fra i medici strutturati obiettori e non obiettori.

 

Sebastiano Bonzio

Camilla Seibezzi
Giuseppe Caccia
Luigi Giordani

 
 
Pubblicata il 18-06-2013 ore 11:04
Ultima modifica 18-06-2013 ore 11:04
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