nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | data protocollo |
---|---|---|---|---|
828 | 120 | 05/10/2011 | Giacomo Guzzo |
06/10/2011 |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
---|---|---|
ritiro | 27-10-2011 | Leggi |
Venezia, 5 ottobre 2011
nr. ordine 828
n p.g. 120
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: Modifica dell’art. 30 della Legge Regione Veneto n. 4 del 26 giugno 2008.
Premesso che
• L’art. 30 della Legge Regione Veneto n. 4 del 26 giugno 2008 ha modificato l’art. 37 della Legge Regione Veneto n. 25 del 30 ottobre 1998 introducendo l’obbligo di convalida del titolo di viaggio all’inizio di ogni singola tratta;
Visto che
• Gli scopi ispiratori di tale prescrizione inizialmente erano stati individuati nell’utilizzo della obliterazione come deterrente all’evasione in quanto agli occhi degli utenti chi non convalida è palesemente privo di titolo di viaggio e per abituare l’utenza all’utilizzo del futuro biglietto unico regionale integrato che necessita di tale azione ad ogni tratta ai fini della ripartizione degli introiti tra le diverse aziende di trasporto;
• I dati relativi alla mobilità dei cittadini possono essere statisticamente rilevati dalla quantità dei titoli di viaggio venduti;
Preso atto che
• Tali motivazioni non figurano nella relazione di accompagnamento al disegno della legge di cui all’oggetto;
• L’applicazione di tale norma ha prodotto un notevole disagio, sia per gli utenti che spesso non ottemperano all’obbligo per la difficoltà di raggiungere il rilevatore cagionata dall’eccessivo affollamento dei mezzi o per il rischio di perderli qualora il rilevatore all’imbarcadero sia occupato da altri utenti, che per gli stessi controllori dell’Azienda che sono tenuti ad erogare la sanzione pecuniaria prevista pur in presenza di un titolo di viaggio che costituisce una facoltà in capo all’utente di utilizzare i mezzi Actv senza alcuna limitazione nell’arco temporale di un mese;
Ritenuto pertanto che
• Tale prescrizione ha prodotto un complessivo effetto negativo costituito dalla possibile lesione della privacy degli utenti , dalla proposta di azioni disciplinari per gli addetti che non multano i trasgressori, dalla raccolta spontanea di firme tra i cittadini che esprimono il proprio malcontento;
impegna
il Sindaco e la Giunta, per le motivazioni succitate, ad agire nelle opportune sedi al fine di proporre la modifica dell’art. 37, comma 4, della Legge Regione Veneto inerente l’eliminazione della prevista sanzione pecuniaria di sei Euro in caso di non convalida del titolo di viaggio abbonamento mensile con le seguenti precisazioni:
1) Obbligo di obliterazione per tutte le tipologie di titolo di viaggio in presenza di tornelli;
2) Obbligo di obliterazione per l’eventuale futuro biglietto/abbonamento unico regionale.
Giacomo Guzzo
scarica documento in formato pdf (35 kb)