nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | data protocollo |
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211 | 57 | 20/09/2010 | Sebastiano Costalonga |
21/09/2010 |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
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ritiro | 16-02-2012 | Leggi |
Venezia, 20 settembre 2010
nr. ordine 211
n p.g. 57
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: partecipazione del Comune all’attività di contrasto all’evasione fiscale sui tributi statali con ottenimento di relativi benefici finanziari.
Premesso che:
l’Assessore delegato ha recentemente risposto ad una specifica mia interpellanza (interpellanza http://consiglio.comune.venezia.it/?pag=srchatti_2_2662&m=1_componenti risposta http://consiglio.comune.venezia.it/?pag=srchrisp_2_950&m=1_componenti) sul tema, in realtà la risposta da adito a forti perplessità in ragione della discrezionalità dell’azione di contrasto, data dalla costituzione di una specie di task force di dipendenti comunali, senza aver previsto la costituzione del principale organismo comunale in materia, ovvero il Consiglio Tributario.
Considerato che:
Il Consiglio Tributario è previsto obbligatoriamente (qualora non già istituito) dal decreto legge 31 maggio 2010, n .78 (convertito con Legge 30 luglio 2010, n .122), che riformula la disciplina della partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi erariali, ed il relativo regolamento di istituzione comunale doveva essere adottato dal Consiglio comunale entro 90 giorni dall’entrata in vigore del predetto decreto.
Visto che:
non possiamo non rilevare che la risposta dell’Assessore competente parlando di incrocio di dati tra il comune e l’Agenzia delle entrate lascia trasparire una assenza di garanzia per l’utenza, dato che i criteri e gli input per gli accertamenti, ovvero per l’incrocio dei dati (l’Assessore asserisce che tale azione partirebbe a seguito di evidenti anomalie, le quali però vanno accertate in via principale) sarebbero discrezionali e senza alcun parametro prefissato.
Dato che:
il coordinamento dell’azione di segnalazione all’Agenzia delle Entrate relativa all’evasione fiscale deve effettuato dal Consiglio tributario, la cui istituzione deve essere avviata dal Consiglio comunale, con l’approvazione del relativo regolamento. In tal modo sarebbero forniti alla task force di tecnici del Comune, indirizzi, parametri e priorità, i quali garantirebbero una maggiore trasparenza per tutti i cittadini di qualunque sia estrazione politica e ceto sociale.
Necessitando che:
le buone intenzioni rappresentate dall’Amministrazione con l’istituzione di una squadra di tecnici preparati in materia di contrasto all’evasione si traducano quanto prima in effettivi atti di collaborazione, pertanto in segnalazioni, che da quanto si intende devono ancora essere effettuate. Si deve insomma passare dalla fase preparatoria a quella operativa, per disporre quanto prima dei ritorni economici in termini di quote di gettito fiscale riscosso.
il Consiglio impegna il Sindaco:
ad approntare la scaletta elettorale per l’emanazione del regolamento d'istituzione del Consiglio Tributario ai sensi e per gli effetti del decreto legge 31 maggio 2010, n .78 (convertito con Legge 30 luglio 2010, n .122), in considerazione della già avvenuta creazione della task force operativa.
Sebastiano Costalonga
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