nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta |
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2374 | 63 | 04/03/2014 | Alessandro Vianello |
Assessore Tiziana Agostini |
05/03/2014 | 04/04/2014 | scritta |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
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risposta | 02-04-2014 | Leggi |
Venezia, 4 marzo 2014
nr. ordine 2374
n p.g. 63
All'Assessore Tiziana Agostini
e per conoscenza
Al Vice Presidente della I Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare I Commissione
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Ai Presidenti delle Municipalità
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO
Tipo di risposta richiesta: scritta
Premesso che,
con Legge dello Stato Italiano del 27 maggio 1991, n. 176 viene ratificata la convenzione sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York il 20 novembre 1989.
Considerato che,
il comma 3 dell’art. 18 stabilisce che “Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.”
Considerato che,
gli art. 26 e 50 del Regolamento dei Servizi per L’infanzia del comune di Venezia prevedono i criteri per l’amissione ai nidi e alle scuole d’infanzia. In tali criteri non solo non viene rispettato ciò che prescrive il comma 3 dell’art. 18 della L. 27 maggio 1991, 176, ma con il punto d) si attribuisce un maggiore punteggio (3 punti) ai figli di genitori disoccupati.
Tutto ciò premesso e considerato, lo scrivente chiede,
sono da considerare coerenti con ciò che stabilisce la legge nazionale gli articoli 26 e 50 del Regolamento dei Servizi dell’Infanzia del Comune di Venezia che non agevolano i figli dei genitori che lavorano;
Alessandro Vianello
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