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Fratelli d'Italia - Interrogazione nr. d'ordine 2026

Logo Fratelli d'Italia Sebastiano Costalonga
nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
2026 155 13/09/2013 Sebastiano Costalonga
 
Sindaco
Giorgio Orsoni
16/09/2013 16/10/2013 scritta

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
risposta29-10-2013Leggi

 

Venezia, 13 settembre 2013
nr. ordine 2026
n p.g. 155
 

Al Sindaco Giorgio Orsoni


e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: Casinò – corretta finalizzazione entrate.

Tipo di risposta richiesta: scritta

 

Premesso che
il R.D.L. 16/7/1936 n.1404, convertito in Legge 14/01/1937 n.62, autorizzò il Comune di Venezia, come già prima il Comune di San Remo, all’esercizio della Casa da Gioco, beneficiando di particolari “provvedimenti necessari per poter addivenire all’assestamento del proprio bilancio e all’esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili” che sarebbero stati emanati dal Ministro dell’Interno, anche in deroga alle leggi vigenti, purché senza aggravio per il Bilancio dello Stato.

Il D.L. 1/07/1986 n.318, convertito con modificazioni in Legge 9/08/1986 n.488, all’art.19 “Entrate speciali a favore dei comuni di Sanremo e Venezia” indica che le entrate derivanti ai due Comuni dalle gestioni dei casinò (R.D.L. del 1936) “sono considerate ad ogni effetto Entrate Tributarie – Titolo 1° del Bilancio.

Sulla base della norma del 1937, il Comune di Venezia era tenuto ad utilizzare queste entrate provenienti dalla casa da gioco, “per l’esecuzione di indilazionabili opere pubbliche” (e qualora necessario, per l’assestamento del proprio Bilancio).

Constatato che
le risorse derivanti dal gioco sono state utilizzate, nel corso degli anni, per le Spese Correnti (= Titolo 1° di Spesa) e non per spese d’investimento (= Titolo 2° di spesa - esecuzione di opere pubbliche indilazionabili).

l’entrata dei proventi della Casa da gioco, che per sua definizione è aleatoria nel computo, nella realizzazione e nel flusso, non possa essere considerata fissa nel suo importo e continuativa, anche se è stata concessa stabilmente dallo Stato.

la normativa contabile ed in ultima analisi l’Allegato n.2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” del DPCM 28/12/2011 sulla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili, par. 3.10, ricorda che: “....Le entrate derivanti da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono vincolate al finanziamento di interventi di investimento”.

Visto che
l’entrata da gioco si può considerare ricorrente, anche se i recenti interventi del Comune finalizzati alla ricapitalizzazione delle perdite accertate dalla Casa da Gioco dimostrano l’esatto contrario per le casse del Comune, ma è altrettanto evidente che la normativa contabile ha la funzione di soddisfare l’esigenza di saggia amministrazione secondo cui alle spese ordinarie non si provvede con risorse finanziarie straordinarie, incerte e variabili nel tempo.


Si chiede per questo al Sindaco
 di conoscere i motivi per i quali il Bilancio del Comune di Venezia non ha previsto e non prevede il finanziamento delle spese d’investimento (Tit. 2° della Spesa) mediante l’utilizzo delle entrate provenienti dagli incassi della casa da gioco, come stabilito dalla Legge 62/1937 e dall’art.199 c.1/a TUEL 267/2000 “entrate correnti destinate per legge agli investimenti”, visto che a Bilancio per il 2013, è stato indicato incassi lordi pari a €.120 milioni, ovvero il 16,53% circa di tutte le entrate correnti e il 18,53% di tutte le spese correnti (sommate alle spese per rimborso di prestiti),

 di considerare il ripristino e la corretta finalizzazione legislativa di detti finanziamenti per la salvaguardia di Venezia e per l’esecuzione di opere pubbliche indilazionabili attualmente ferme poiché prive della necessaria previsione di copertura della spesa;

 di poter mettere in evidenza e rendere noto al Consiglio Comunale tutte le spese correnti che sono attualmente finanziate dalle entrate provenienti dalla casa da gioco al fine di
valutare, nella sede consiliare, i provvedimenti opportuni per la salvaguardia di quelle spese che il Consiglio Comunale ritiene necessarie ed indispensabili in rapporto alle vere disponibilità finanziarie.

 

Sebastiano Costalonga

 
 
Pubblicata il 13-09-2013 ore 15:34
Ultima modifica 13-09-2013 ore 15:34
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