nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta |
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1732 | 39 | 25/03/2013 | Renzo Scarpa |
Assessore Ezio Micelli |
25/03/2013 | 24/04/2013 | scritta |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
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risposta | 08-05-2013 | Leggi |
Venezia, 25 marzo 2013
nr. ordine 1732
n p.g. 39
All'Assessore Ezio Micelli
e per conoscenza
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: TC Davis - Mestre
Tipo di risposta richiesta: scritta
Preso atto:
• delle notizie di stampa relative al sopralluogo dell'assessore Micelli al TC Davis di via Nino Bixio a Mestre;
• dell'annunciato avvio dei lavori di realizzazione di edifici e successiva apertura;
• delle inesattezze contenute negli articoli di stampa.
Considerato che:
• senza nulla togliere all'attività sociale del TC Davis, è stata accertata l' illegittimità insanabile delle sue strutture realizzate, negli anni ’60, in area sottoposta a vincolo cimiteriale che prevedeva e prevede una fascia di rispetto di 200 metri dal confine cimiteriale;
• contrariamente a quanto riportato dalla stampa in questi giorni come dichiarazione dell’Assessore, tale problema era già esistente con il vincolo riferito al confine del “vecchio” Cimitero e si era ulteriormente aggravato a seguito dell’ampliamento del Cimitero stesso (“nuovo” Cimitero) (in sostanza il TC Davis era dentro ai 200 metri già alla data della sua realizzazione e oggi si trova a meno di 50 metri dal confine dall’attuale Cimitero, mentre i campi sportivi sono ad una distanza ulteriormente inferiore);
• che tale illegittimità è stata contestata ai proprietari delle strutture a seguito di segnalazione di un Cittadino e da ciò ne è derivata l’ingiunzione all’abbattimento di quanto costruito in abuso mentre per quanto attiene agli aspetti penali è intercorsa prescrizione;
• nonostante fosse stata avanzata, a quanto risulta nel corso degli anni ’80, la richiesta di condono e questa fosse stata respinta per gli evidenti motivi di Legge, gli edifici illegittimi sono rimasti operanti fino agli anni 2011 - 2012, quando, appunto, a seguito di precise segnalazioni inoltrate da un cittadino si è intervenuti con la contestazione e l’ingiunzione all’abbattimento.
Assunto che:
• la ripresa delle attività del TC Davis, annunciata dall’Assessore tramite stampa, è conseguente al rilascio di un permesso di costruire “temporaneo”, valido per un anno, per la “Ricostruzione di manufatto ad uso bar-spogliatoio e modifiche alla recinzione quale opera mitigatoria” che autorizza a costruire nel medesimo luogo, sottoposto al medesimo vincolo che ha comportato l’obbligo all’abbattimento di quanto costruito in precedenza e la denuncia penale dei responsabili;
• esiste una copiosa giurisprudenza che, in casi come questo, considera prevalenti gli interessi pubblici “per le esigenze di natura igienico sanitaria, di salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all’inumazione ed alla sepoltura dei defunti, nonché di mantenimento di un’area per il possibile ampliamento delle strutture cimiteriali esistenti”;
• comunque non è consentito (neanche alle P.A.) costruire entro ai 50 metri dal confine cimiteriale.
Considerato inoltre che:
• lo Stato ha attribuito ai Comuni il potere di riduzione della fascia di rispetto delle aree destinate alla tumulazione dei defunti e che solo i Consigli Comunali possono decidere tale riduzione, previo parere della competente Azienda Sanitaria Locale;
• il Consiglio Comunale di Venezia non ha ancora istruito alcuna discussione in tal senso;
• è parere consolidato che, anche in caso di modifica o riduzione del vincolo, non possano essere autorizzati interventi di costruzione da parte di privati ma solo interventi della Pubblica Amministrazione “nel senso che gli interventi urbanistici ai quali il legislatore ha inteso fare riferimento sono solo quelli pubblici o comunque aventi rilevanza pubblica e destinati a soddisfare interessi pubblicistici di rilevanza almeno pari a quelli posti a base della fascia di rispetto dei duecento metri” (CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/02/2009 (Ud. 13/01/2009), Sentenza n. 8626);
• esiste il divieto assoluto per chiunque, compresa la P.A., di costruire entro ai 50 metri di distanza dal Cimitero.
Valutato che:
• come detto sopra, alla data del rilascio del permesso a costruire e anche alla data odierna, la discussione da parte del Consiglio non si è ancora avviata;
• non è assolutamente certo che il Consiglio Comunale decida per la modifica o riduzione del vincolo;
• in ogni caso dovranno essere valutati gli effetti indotti ad escludere che una tal variazione possa riguardare esclusivamente gli interessi del TC Davis;
• le decisioni degli uffici non possono configurarsi, in nessun modo, come ipoteche sulle decisioni del Consiglio Comunale che deve poter valutare in assoluta autonomia e senza condizionamento alcuno.
Si chiede all’Assessore all’Urbanistica e all’Edilizia Privata
• per quali ragioni, motivi, interessi pubblici si sia configurata l’ipotesi di rilascio ad un privato di un permesso a costruire in area sottoposta a vincolo cimiteriale;
• chi, se e in che modo e in base a quale prerogativa di mandato istituzionale abbia valutato gli effetti di tale autorizzazione e quali siano i risultati di questa valutazione;
• chi, se e in che modo abbia valutato che il permesso rilasciato possa o non possa costituire valido precedente per spingere altri privati a chiedere la modifica o riduzione del vincolo cimiteriale e/o di altri vincoli esistenti e quali siano i risultati di questa valutazione;
• chi, se e in che modo e in base a quale prerogativa di mandato istituzionale si sia preoccupato di tutelare gli interessi di altri privati che devono essere messi a conoscenza della possibilità di chiedere la modifica o riduzione, alla pari del TC Davis, del vincolo cimiteriale e/o di altri vincoli e quali siano i risultati di questa azione;
• chi, se e in che modo e sulla base di quale prerogativa di mandato istituzionale si sia assunto l’onere di valutare e tutelare gli interessi della Città di Venezia.
e, infine se
• per tutte le ragioni sopraesposte e in considerazione che il Consiglio Comunale dovrebbe, secondo i tempi del permesso “temporaneo”, deliberare efficacemente entro un anno, non ritenga che tale permesso rappresenti una inaccettabile forzatura dei rapporti istituzionali configurando l’ipotesi che possano essere gli uffici a stabilite l’agenda al Consiglio Comunale;
• per tutte le ragioni sopraesposte e in considerazione che tutte le medesime ragioni si rifanno a compiti di mandato istituzionale affidati al Consiglio Comunale non ritenga che tale permesso rappresenti una inaccettabile forzatura istituzionale;
• non ritenga, considerato che l’unico potere di modifica e/o riduzione del vincolo cimiteriale sta in capo al Consiglio Comunale, che tale permesso sia mancante degli indispensabili presupposti di legittimità;
• non ritenga di agire in autotutela revocando immediatamente il permesso “temporaneo” in attesa che la questione di modifica o revoca del vincolo cimiteriale sia correttamente istruita, discussa e decisa in Consiglio Comunale.
Renzo Scarpa
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