nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta |
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1019 | 35 | 17/02/2012 | Antonio Cavaliere Cesare Campa Sebastiano Costalonga Marta Locatelli Michele Zuin |
Vicesindaco Sandro Simionato e p. c. Al Presidente della VIII Commissione |
17/02/2012 | 18/03/2012 | in Commissione |
Venezia, 17 febbraio 2012
nr. ordine 1019
n p.g. 35
Al Vicesindaco Sandro Simionato
e per conoscenza
Al Presidente della VIII Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare VIII Commissione
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: trattamento tributario degli immobili soggetti a vincolo storico-artistico siti in comune di Venezia ai fini dell’applicazione dell’Imposta municipale propria IMU.
Tipo di risposta richiesta: in Commissione
Premesso che:
per gli immobili soggetti a vincolo storico-artistico ai sensi della legge n. 1089/1939 ed attualmente ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la base imponibile ai fini ICI è determinata dall’apposita norma recata dall’art. 2, comma 5, del D.L. n. 16/1993, che stabilisce: «Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell’articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504»;
la Corte di Cassazione, con sentenza delle SS. UU. n. 5518 del 9 marzo 2011, con riferimento all’art. 2, comma 5, del D.L. n. 16/1993, ha statuito che “anche ai fini ICI, la tassazione degli immobili risponde ad una regola «speciale» che istituisce un «regime tributario sostitutivo» di quello cui soggiacciono gli immobili che non abbiano quella particolare «qualità» - il vincolo di interesse storico o artistico - costitutiva della ratio della specialità della disciplina”;
Considerato che
la Corte Costituzionale, con sentenza n. 346 del 24 - 28 novembre 2003, ha statuito che “nessun dubbio può sussistere sulla legittimità della concessione di un beneficio fiscale relativo agli immobili di interesse storico o artistico, apparendo tale scelta tutt’altro che arbitraria o irragionevole, in considerazione del complesso di vincoli ed obblighi gravanti per legge sulla proprietà di siffatti beni quale riflesso della tutela costituzionale loro garantita dall’art. 9, secondo comma, della Costituzione”;
il regime speciale tributario sostitutivo previsto per l’ICI non risulta tuttavia previsto dalle norme che disciplinano l’Imposta municipale propria IMU a regime (artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23), né dall’art. 8 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, che ha anticipato al 2012, in via sperimentale, l’istituzione dell’IMU;
la mancata previsione nella disciplina dell’IMU del regime speciale per gli immobili soggetti a vincolo storico-artistico comporterà per i proprietari di tali beni siti in Comune di Venezia un fortissimo quanto ingiustificato aggravio dell’onere tributario rispetto all’ammontare dell’imposta assolta in vigore dell’ICI poiché la base imponibile dell’IMU verrà determinata in modo ordinario;
l’art. 1, sesto comma, del D.L. n. 201/2011, che ha anticipato al 2012, in via sperimentale, l’istituzione dell’IMU, prevede testualmente: “L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”;
l’articolo 1, settimo comma, del D.L. n. 201/2011, prevede testualmente: “L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”;
la vigente normativa in materia di IMU consente quindi al Comune di Venezia di modulare le aliquote dell’imposta e che grazie a tale facoltà concessa dal legislatore nazionale il Comune potrebbe ridurre l’incidenza del nuovo maggiore onere gravante i proprietari degli immobili soggetti a vincolo storico-artistico;
si chiede di conoscere dal Sindaco e dall’Assessore di riferimetno
se e quali iniziative intendano assumere in merito al trattamento tributario ai fini dell’IMU degli immobili soggetti a vincolo storico-artistico siti in Comune Venezia, in considerazione del complesso di vincoli ed obblighi gravanti per legge sulla proprietà di tali beni quale riflesso della tutela costituzionale loro garantita dall’articolo 9, secondo comma, della Costituzione.
Antonio Cavaliere
Cesare Campa
Sebastiano Costalonga
Marta Locatelli
Michele Zuin
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