1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile, [con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente della provincia] 1.
2. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.
3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150 2.
[4. Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.] 3
1 Comma modificato dall'articolo 34, comma 26, lettera a), del D:Lgs. 1° settembre 2011 n. 150. 2 Comma sostituito dall'articolo 34, comma 26, lettera b), del D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150. 3 Comma abrogato dall'articolo 34, comma 26, lettera c), del D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150.