1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali 2.
1 A norma dell'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 35-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 7 ottobre 2008 n. 154 e successivamente dall'articolo 3, comma 1-ter, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, ad ogni amministratore comunale è consentita l'adesione di una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dal presente articolo e degli articoli 31 e 33, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. A partire dal 1 gennaio 2010, se permane l'adesione multipla oagni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresi, nullo ogni atto attinente all'adesione e allo svolgilento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata. Ciò non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali.
2 Comma modificato dall'articolo 35, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; vedi il comma 8 del medesimo articolo 35.