1. Le modalità applicative della procedura di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario sono stabilite con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378.
1 Le disposizioni del presente articolo, non trovano più applicazione secondo quanto disposto dall'articolo 31, comma 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 4, comma 208, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.