1. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua le medie nazionali annue, per classe demografica per i comuni ed uniche per le province, delle risorse di parte corrente di cui all'articolo 259, comma 4 2.
2. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua con proprio decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto ai fini di cui all'articolo 259, comma 6. In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente 3.
1 Le disposizioni del presente articolo, non trovano più applicazione secondo quanto disposto dall'articolo 31, comma 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 4, comma 208 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 2 La media unica nazionale pro-capite delle risorse di parte corrente delle province e dei comuni è stata individuata, per il triennio 2003-2006, con Decr. 3 giugno 2003 (Gazz. Uff. 20 giugno 2003, n. 141), per il trienno 2008-2010, con Decr. 17 luglio 2008 (Gazz Uff. 12 agosto 2008, n. 188) e per il triennio 2011-2013, con D.M. 16 dicembre 2011 (Gazz. U(ff. 28 dicembre 2011, n. 301). 3 La media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per i comuni e le province ed i rapporti medi dipendenti popolazione per classe demografica, validi per gli enti locali in condizioni di dissesto sono stati determinati, per il triennio 2003-2005, con D.M. 15 novembre 2003 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2003, n. 283), per il triennio 2008-2010, con D.M. 9 dicembre 2008 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2009, n. 4) e, per il triennio 2011-2013, con D.M. 16 marzo 2011 (Gazz. Uff. 26 marzo 2011, n. 70).