1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
1 Per l'individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione vedi comma 27 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, conv., con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.122 e successivamente sostituito dal comma 1 lett. a) dell'art. 19 del D.L. 06 luglio 2012 n.95 conv. in legge 07 agosto 2012 n.135.