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Decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Articolo 242 - Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli (1)

1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la meta' presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione e' quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento 2.


2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonche' le modalita' per la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente 3 .


3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province e Comunità montane.

 

 

 

 


1 Le disposizioni del presente articolo, non trovano più applicazione secondo quanto disposto dall'articolo 31, comma 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 4, comma 208, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2 Comma sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera p), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.
3 Comma modificato dall'articolo 1, comma 714, della legge 27 dicembre 2006, n. 296e successivamente sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera p), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. A norma del comma 5 del medesimo articolo 3, la condizione di deficitarieta' strutturale di cui presente articolo continua ad essere rilevata, per l'anno 2013, dalla tabella allegata al certificato sul rendiconto dell'esercizio 2011.

 
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