1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.
2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente ala nomina [dai membri dell'organo regionale di controllo,] dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione eeonomico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle Comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza 1.
3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.
1 Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera n), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni in Legge 7 dicembre 2012, n. 213 .