1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
a ) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
b ) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Nei comuni con popolazione inferiori a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle Comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della Comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2 1.
3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria e' svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione 2.
4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.
1Comma modificato dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2006, n. 296e dall'articolo 3, comma 1, lettera m-bis), numero 1), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.
2 Comma inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera m-bis), numero 2), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. Vedi, inoltre, quanto disposto dal comma 4-bis del medesimo articolo 3.