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Decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Articolo 226 - Conto del tesoriere

1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'art. 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto 1.


2. Il conto del tesoriere è redatto su modello approvato col regolamento di cui all'art. 160. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:
a) gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;
b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime; 
d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

 

 

 

 

 

1 Comma modificato dall'articolo 2-quater, comma 6, lettera b), del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni in Legge 4 dicembre 2008, n.189.

 
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