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Decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Articolo 222 - Anticipazioni di tesoreria (1)

 1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le Comunità montane ai primi due titoli.
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 210.
2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilita' di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo e' elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione. E' fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali 3 4 5 6.

 

 

1 Vedi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4-ter, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
2 A norma dell'articolo 2, comma 3-bis, del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2014, n. 50, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al presente comma, e' elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2014.
3 Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito, con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213 .
4 A norma dell'articolo 1, comma 9, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui presente articolo e' incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi.
5 A norma dell'articolo 1, comma 2, del D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 luglio 2013, n.85, il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui al presente articolo, come modificato, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e' ulteriormente incrementato fino al 30 settembre 2013, di un importo, come risultante per ciascun comune, dall'allegato A al D.L. 54/2013, pari al cinquanta per cento:
a) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria ad aliquota di base o maggiorata se deliberata dai comuni, per l'anno medesimo con riferimento alle abitazioni principali e relative pertinenze;
b) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria, comprensivo delle variazioni deliberate dai comuni per l'anno medesimo, con riferimento agli immobili di cui alla lettera b) e c) del comma 1.
Vedi anche il comma 2-bis del medesimo articolo 1.
6 A norma dell'articolo 1, comma 12, del D.L. 30 novembre 2013, n. 133, per l'anno 2014, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al presente articolo è incrementato, sino alla data del 31 marzo 2014, da tre a cinque dodicesimi. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria di cui al periodo precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, nel limite massimo complessivo di 3,7 milioni di euro, con modalita' e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 31 gennaio 2014.

 

 
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