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Decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Articolo 208 - Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria

Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:

a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) per i comuni non capoluoghi di provincia le Comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo 1;
c) altri soggetti abilitati per legge 2.

 

 

 

 

 

1 Lettera modificata dall'art.1, comma 4-bis, del d.l. 27 dicembre 2000, n.392, conv., con modificazioni in Legge 28 febbraio 2001, n.26.

2 Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'articolo 54, comma 1-bis, del D.L. 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n.98.

 
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