1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall' articolo 198 , anche alla Corte dei conti.
1 Articolo inserito dall'articolo 1 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191 .