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Decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Articolo 151 - Prinćpi in materia di contabilità

1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i princìpi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.1


2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'art. 172 o da altre norme di legge.


3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.


4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.


5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.


6. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.


7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.2

1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i princìpi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze 1.


2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'art. 172 o da altre norme di legge.


3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.


4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.


5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.


6. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.


7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo 2.

 

 

 


1 Termine differito, per l'anno 2001, al 28 febbraio 2001 dall'art. 1 del D.M. 21 dicembre 2000, e, successivamente, al 31 marzo 2001 dall' art. 1 del D.M. 16 febbario 2001; per l'anno 2002, al 28 febbraio 2002, ai sensi dell'art. 1, D.M. 20 dicembre 2001, e, successivamente, al 31 marzo 2002 dall'art. 1 del D.M. 27 febbraio 2002; per l'anno 2003, al 31 marzo 2003, ai sensi dell'art.1 del D.M. 19 dicembre 2002 e, successivamente al 30 giugno 2003 dall'articolo 9 dell'O.P.C.M. 7 marzo 2003, n. 3266; per l'anno 2004, al 31 marzo 2004 ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 23 dicembre 2003 e al 31 maggio 2004 dall'art. 1, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, per l'anno 2005 al 31 marzo 2005 dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314 e al 31 maggio 2005 dall'art. 1, D.L. 31 marzo 2005, n. 44; per l'anno 2006 al 31 marzo 2006 dal comma 155 dell'art. 1, legge 23 dicembre 2005, n. 266 e al 31 maggio 2006 dall' articolo 1 del D.M. 27 marzo 2006; per l'anno 2007 al 31 marzo 2007 dall'articolo 1 del D.M. 30 novembre 2006 e al 30 aprile 2007 dall'articolo 1 del D.M. 19 marzo 2007; per l'anno 2008 al 31 marzo 2008 dall'articolo 1 del D.M. 20 dicembre 2007 e al 31 maggio 2008 dall'articolo 1 del D.M. 20 marzo 2008; per l'anno 2010 al 30 giugno 2010 dall' articolo 1, del D.M. 29 aprile 2010; per l'anno 2011 al 31 marzo 2011 dall' articolo 1 del D.M. 17 dicembre 2010; per l'anno 2011 al 30 giugno 2011 dall' articolo 1 del D.M. 16 marzo 2011; per l'anno 2013 al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228; per l'anno 2013, al 30 settembre 2013 dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35; per l'anno 2013, al 30 novembre 2013 dall'articolo 8, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124; per l'anno 2014 al 28 febbraio 2014 dall'articolo unico del D.M. 19 dicembre 2013; per l'anno 2014 al 30 aprile 2014 dall'articolo unico del D.M. 13 febbraio 2014.
2 Comma modificato dall'articolo 2-quater, comma 6, lettera a), del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 2008, n. 189 . 
 

 

 

 

 
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