1. Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle loro sezioni, le indennità da attribuire ai componenti, le funzioni del presidente e del vicepresidente, le forme di pubblicità della attività dei comitati e di consultazione delle decisioni, nonché il rilascio di copie di esse sono disciplinati dalla legge regionale.
2. Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di controllo e dei loro uffici, nonché la corresponsione di un'indennità di carica ai componenti sono a carico della regione.
3. La Regione provvede alle strutture serventi del comitato regionale di controllo ispirandosi ai princìpi dell'adeguatezza funzionale e dell'autonomia dell'organo.
1 L'articolo 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ha disposto, tra l'altro, l'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione, relativo al controllo di legittimità sugli atti dei Comuni, Province e degli altri enti locali.