1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.1
2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni. 2
1 Comma modificato dall'articolo 9, comma 5 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n.179, convertito, con modificazioni, in Legge 17 dicembre 2012, n.221.
2 Comma modificato dall'articolo 9, comma 5 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n.179, convertito, con modificazioni, in Legge 17 dicembre 2012, n.221.