1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a (3):
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (4).
2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
[4.Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.](5)
5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio. 6
1 Articolo inserito dall'articolo 35, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2 Rubrica modificata dall'articolo 14, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
3 Alinea modificato dall'articolo 14, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
4 Lettera sostituita dall'articolo 14, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
5 Comma abrogato dall'articolo 14, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
6 La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 2004, n. 272,dichiara, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale del presente articolo nel testo introdotto dal comma 15 dell’art. 35 della legge n.448 del 2001.