1. Gli enti locali, nell'àmbito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
[2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge] 1
3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.
1 Comma abrogato dall'articolo 35, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.